La documentazione che attesti l’utilizzo del veicolo da parte del dipendente.

L’Amministrazione Finanziaria è più volte intervenuta sul tema. Prima di tutto, è necessario che l’utilizzo da parte del dipendente debba essere provato in base ad idonea documentazione che ne attesti l’effettivo utilizzo con certezza. Quindi ad esempio ci deve essere una clausola nel contratto di lavoro del dipendente che richiama l’uso dell’auto o altro veicolo aziendale, oppure la sottoscrizione di una scrittura privata avente data certa che assegna al dipendente il veicolo aziendale, o anche un verbale del consiglio di amministrazione dell’azienda.

 

L’uso del veicolo per almeno 183 giorni all’anno.

Il comma 1 b-bis) già citato fa riferimento alla “deducibilità del 70% per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta”. E su quest’ultima parte della disposizione normativa che si fonda un secondo elemento essenziale per ritenere il veicolo assegnato al dipendente come dato in uso promiscuo e meritevole dell’attribuzione della deducibilità del 70%: deve essere dato al dipendente per la maggior parte del periodo d’imposta. Si deve far riferimento, come periodo d’imposta, all’anno solare, ossia ai 365 giorni, quindi la metà più un giorno del periodo d’imposta è pari a 183 giorni all’anno.

Ai fini del conteggio dei giorni di utilizzo del veicolo da parte del dipendente nel periodo d’imposta non è necessario che tale utilizzo sia avvenuto in modo continuativo né che il veicolo sia stato utilizzato da uno stesso dipendente.

 

obbligo comunicazione alla Motorizzazione del nominativo dell’utilizzatore

da trascrivere sul libretto di circolazione cos’è e come funziona? Quando occorre fare la comunicazione se la disponibilità dell’auto è per più di 30 giorni?

Ricordiamo che l’obbligo di comunicare il nome della persona non intestataria del veicolo, è stata introdotta dalla Legge n. 120/2010 contenuta nel D.Lgs n.185 che ha riformato il Codice della strada al comma 4-bis dell’art. 94, prevedendo tra l’altre cose anche una sanzione amministrativa pari a 705,00 euro con ritiro della carta di circolazione per le chi omette la comunicazione.